Informazioni burocratiche
In questa sezione potrai trovare informazioni burocratiche riguardanti:
FARMACI
I farmaci quali estro-progestinici (pillola, anello, spirale) devono essere prescritti esclusivamente dallo specialista ginecologo su ricettario bianco; successivamente ci si reca dal proprio medico di base il quale compilerà la ricetta sul ricettario del SSN .
Diverso discorso per quanto riguarda gli analoghi del GnRh (enantone, decapeptyl) i quali necessitano di un modulo denominato “Piano terapeutico” di esclusiva competenza dello specialista ginecologo, viene rilasciato solo in un centro pubblico e sul modulo vengono indicati i tempi di assunzione, dosaggio e la posologia. In seconda istanza ci si reca dal proprio medico di base per la trascrizione su ricettario di SSN in cui è necessario che venga indicata la “nota 51″. Da tenere presente che il medico di base può trascrivere solo il numero di confezioni indicate nel piano terapeutico.
FECONDAZIONE ASSISTITA
Con l’entrata in vigore della legge 40/2004 sulla fecondazione assisitita, l’iter per le coppie che affrontano il percorso della procreazione medicalmente assisitita (PMA) è il seguente: accedono alla PMA solo le coppie con documentata infertilità (non è consentita la PMA a coppie non sterili, ma portatrici di malattie genetiche), occorre il consenso della coppia alle procedura della PMA tenendo conto che è possibile far fecondare e successivamente impiantare in utero, solo tre embrioni; non è possibile congelare gli embrioni, ma in alcuni centri è possibile congelare gli ovociti prodotti in sovrannumero.
L’accesso alla PMA è prevista per le coppie di fatto e/o sposate.
I centri pubblici di solito hanno lunghi tempi di attesa per il primo colloquio (previsto con entrambi i partners) per cui, è consigliabile, provvedere alla prenotazione anche in anticipo rispetto ai tempi consigliati dal proprio ginecologo.
ESENZIONE
Dopo l’entrata in vigore dei nuovi LEA (marzo 2017) è previsto un codice di esenzione per l’endometriosi, lieve e moderata, vi rimandiamo a QUESTA pagina per l’approfondimento. L’esenzione prevista dai LEA non è da confondere con la più generica esenzione ticket: per ottenere il codice di ESENZIONE 063 (che è appunto specifico per l’ endometriosi) occorre essere in possesso della diagnosi di endometriosi, e questa deve attestare il grado della malattia, ovvero la sua stadiazione . Rientrano infatti nelle prestazioni LEA solo il III e il IV stadio. Per richiedere tale ESENZIONE per patologia cronica, occorre la certificazione di un ginecologo appartenente ad una struttura PUBBLICA. Con questa dichiarazione, sarà possibile recarsi presso la propria ASL per richiedere, appunto, il codice esenzione che dà diritto a:
– ANAMNESI E VALUTAZIONE, DEFINITE BREVI (Codice 88.74.1): Storia e valutazione abbreviata, Visita successiva alla prima ogni 6 mesi
– ECOGRAFIA DELL’ ADDOME SUPERIORE (Codice 88.76.1) Incluso: Fegato e vie biliari, pancreas, milza, reni e surreni, retroperitoneo Escluso: Ecografia dell’ addome completo ogni 6 mesi
– ECOGRAFIA DELL’ ADDOME INFERIORE (Codice 88.76.1) Incluso: Ureteri, vescica e pelvi femminile. Escluso: Ecografia dell’addome completo ogni 6 mesi
– ECOGRAFIA TRANSVAGINALE (Codice 88.79.7) ogni 6 mesi
OPPURE
– ECOGRAFIA TRANSRETTALE (Codice 88.79.8) ogni 6 mesi
– CLISMA OPACO SEMPLICE (Codice 87.65.1) oltre alle precedenti in caso di sospetta ostruzione intestinale
ADOZIONE
Per intraprendere il percorso adozione, sia nazionale che internazionale, sono necessari determinati requisiti:
essere sposati o conviventi (documentando la convivenza) da almeno 3 anni.Il diritto è riconosciuto anche ai coniugi sposati da meno tempo, ma che abbiano convissuto per almeno 3 anni prima del matrimonio.
i coniugi non devono risultare separati ed essere idonei ad educare, istruire e mantenere il minore
tra il genitore ed il bambino non devono trascorrere più di 45 anni di differenza
possono essere adottabili tutti i bambini ritenuti tali dal Tribunale dei Minorenni.
Se il bambino è straniero il decreto di adottabilità deve essere emesso dall’organo competente dello stato estero.
I coniugi che intendono adottare un bambino dovranno presentare la domanda al tribunale dei minorenni di competenza territoriale su appositi moduli ritirabili presso il tribunale in questione ( per alcuni tribunali anche attraverso il sito internet) allegando la documentazione richiesta .
Il Tribunale si metterà in contatto con gli assistenti sociali del territorio di residenza della coppia i quali inizieranno una valutazione assieme ad uno psicologo per valutare le potenzialità genitoriali.
Alla fine della valutazione vi sarà, da parte dei servizi sociali, la stesura di una relazione che verrà inoltrata al tribunale dei Minorenni e che fornirà al giudice gli elementi di valutazione sulla richiesta della coppia. Il Giudice deciderà se rilasciare il Decreto di idoneità.
Per le coppie che desiderano adottare un bambino straniero il percorso continua con l’individuazione di un Ente autorizzato entro un anno dal decreto di idoneità
L’ente si farà carico della procedura di adozione con il paese straniero e curerà l’abbinamento bambino – genitori adottiviL’ente informerà la commissione per le adozioni internazionali che autorizzerà la permanenza del bambino in ItaliaLa Commissione informerà il Tribunale che renderà esecutivo il provvedimento straniero come adozione definitiva o affidamento preadottivo